{"id":378,"date":"2023-06-05T12:08:28","date_gmt":"2023-06-05T10:08:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/?page_id=378"},"modified":"2026-02-22T09:59:17","modified_gmt":"2026-02-22T08:59:17","slug":"anagrafe-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani Residenti All`Estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=\">LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva<\/a>). Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall\u2019iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente pu\u00f2 comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/autoveicoli_e_patenti\">Autoveicoli \u2013 Patente di guida<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>Con le disposizioni previste dalla nuova normativa (<u><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/eli\/id\/2026\/02\/04\/26G00025\/ORIGINAL\">vedasi art. 3 comma 1 punto 8 della Legge 19 gennaio 2026, n. 11<\/a>)<\/u><\/p>\n<p>8) il comma 9 \u00e8 sostituito dai seguenti:<br \/>\n\u00ab9. Non sono altres\u00ec iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:<br \/>\na) i cittadini che si recano all&#8217;estero per l&#8217;esercizio di occupazioni stagionali;<br \/>\nb) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all&#8217;estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 9 agosto 1967, n. 804<\/a>, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l&#8217;Unione europea o le organizzazioni internazionali;<br \/>\nc) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori del territorio nazionale;<br \/>\nd) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art58\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52<\/a>;<br \/>\ne) il personale civile e militare che fruisce dell&#8217;indennit\u00e0 di lungo servizio all&#8217;estero prevista dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1808\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1808 del codice dell&#8217;ordinamento militare<\/a>, di cui al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66<\/a>;<br \/>\nf) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell&#8217;Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<br \/>\ng) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all&#8217;estero al seguito dei medesimi.<br \/>\n9-bis. L&#8217;iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all&#8217;estero per l&#8217;Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l&#8217;Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125<\/a>\u00bb<\/p>\n<p>Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI FAST-IT<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ottica di promuovere la digitalizzazione dei servizi consolari a vantaggio dei connazionali all\u2019estero, e in linea con le precauzioni sanitarie connesse alla pandemia, l\u2019iscrizione all\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero e la variazione di indirizzo <strong><u>si richiedono<\/u><\/strong>, a partire dal 01 gennaio 2020, <strong><u>ESCLUSIVAMENTE accedendo al <\/u><\/strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>portale dei servizi consolari FAST-IT<\/strong><\/a>. Il portale \u00e8 l\u2019unico canale di contatto tra i connazionali e l\u2019Ambasciata, in sostituzione dei mezzi di comunicazione tradizionali (e-mail, posta, fax o appuntamento.). Il portale, infatti, permette il trattamento della pratica per via telematica,<u> senza doversi recare di persona presso l\u2019Ufficio Consolare di quest\u2019Ambasciata<\/u>. \u00c8 possibile accedere a <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>FAST-IT<\/strong><\/a> tramite il link <a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\"><strong>https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it<\/strong><\/a> e poi cliccando su \u201cREGISTRAZIONE\u201d a fondo pagina per creare l\u2019account. Si consiglia di accedere da un PC e non da uno smartphone. I cittadini italiani residenti all\u2019estero possono accedere ai servizi consolari online FAST IT anche con le credenziali del Sistema Pubblico di Identit\u00e0 Digitale (SPID). Questo stesso portale va utilizzato anche per le richieste di iscrizione AIRE e variazione indirizzo per chi proviene da un\u2019altra circoscrizione consolare.<\/p>\n<p><em><strong><u>Se ci si sposta da un Paese all\u2019altro<\/u><\/strong><\/em><br \/>\nIl connazionale gi\u00e0 registrato presso un\u2019altra sede potr\u00e0 comunicare il nuovo indirizzo direttamente dal suo account FAST-IT della sede di provenienza. Attraverso il portale si potr\u00e0 infatti registrare la residenza presso la nuova circoscrizione consolare<\/p>\n<p><strong>&#8211; Quali documenti occorre presentare per l\u2019iscrizione AIRE?<\/strong><br \/>\nAffinch\u00e9 la richiesta di iscrizione AIRE possa essere accolta, sar\u00e0 necessario allegare alla propria domanda \u2013 debitamente compilata e firmata &#8211; inviata tramite il portale FAST-IT i seguenti documenti in formato PDF:<\/p>\n<ul>\n<li>passaporto in corso di validit\u00e0, anche gli eventuali familiari conviventi, (le prime 4 pag. pi\u00f9 il visto di residenza);<\/li>\n<li>documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. prima e ultima pagina del contratto di lavoro, Contratto di locazione ecc.);<\/li>\n<li>carta d\u2019identit\u00e0 omanita (ID).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Nella compilazione della domanda procedere come segue: <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>si consiglia di scansionare in un unico file PDF gli allegati da inviare in quanto il sistema accetta solo tre allegati;<\/li>\n<li>nella casella Codice postale, indicare anche il Po. Box (esempio: <u>CP 130 Po.Box 1234<\/u>);<\/li>\n<li>si richiedono due indirizzi email, la prima deve essere strettamente personale, la seconda eventualmente aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em><u>&#8211; Per richieste che includono figli minori convivente con uno solo dei genitori<br \/>\n<\/u><\/em><\/strong>La richiesta di iscrizione\/variazione indirizzo di un minore convivente con uno solo dei genitori deve essere presentata, oltre che con la richiesta di iscrizione\/variazione indirizzo firmata dal genitore convivente, anche con <a href=\"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/AUT1-Modulo-atto-assenso-dellaltro-genitore-dei-figli-minorenni.pdf\">l\u2019atto d\u2019assenso<\/a> firmato dal genitore non convivente.<\/p>\n<p>Qualora non sia possibile acquisire il consenso, l\u2019istante dovr\u00e0 fornire all\u2019Ufficio Consolare l\u2019ultimo indirizzo conosciuto dell\u2019altro genitore oppure un contatto telefonico o un indirizzo e- mail. Altrimenti dovr\u00e0 fornire \u2013 ove non gi\u00e0 presente agli atti di questa sede \u2013 evidenza documentale dell\u2019impossibilit\u00e0 di ottenere il suddetto consenso (per esempio per la morte o irreperibilit\u00e0 dell\u2019interessato). Nel caso di sentenza che attesti l\u2019affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente, sar\u00e0 necessario allegare alla domanda di iscrizione, copia della sentenza stessa.<\/p>\n<p><em><strong><u>&#8211; Domande incomplete<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Tutte le richieste INCOMPLETE, ossia non complete nella compilazione della domanda, mancanti di uno dei documenti sopra menzionati, oppure con allegati ILLEGIBILI saranno RIFIUTATE. In questo caso, occorrer\u00e0 presentare nuovamente la domanda con tutti gli allegati. Qualora la richiesta sia fatta per pi\u00f9 membri della stessa famiglia, i documenti sopra menzionati dovranno essere forniti per ciascun componente del nucleo familiare, insieme ad uno stato di famiglia recente rilasciato dal Comune.<br \/>\nNel caso in cui i figli siano nati all\u2019estero e la loro nascita non sia stata ancora trascritta in Italia, occorrer\u00e0 prendere appuntamento con l\u2019Ufficio Consolare (consolare.mascate@esteri.it). Lo stesso vale per tutti gli aggiornamenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio e morte).<\/p>\n<p><em><strong>&#8211; Attestato di iscrizione AIRE<\/strong><\/em><br \/>\nSi ricorda che la conferma di iscrizione AIRE viene inviata, generalmente via e-mail, dal Comune italiano direttamente al connazionale. Eventuali attestati di avvenuta iscrizione AIRE con la relativa data di decorrenza dovranno essere richiesti direttamente al Comune e non all\u2019Ambasciata.<\/p>\n<p><em><strong>&#8211; Data di decorrenza dell\u2019iscrizione AIRE<\/strong><\/em><br \/>\nIl Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 ha stabilito che tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli Uffici consolari a partire dal 26 marzo 2019, hanno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purch\u00e9 completa.<\/p>\n<p><strong>N.B. IL MANCATO AGGIORNAMENTO delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende IMPOSSIBILE a questo Ufficio il contatto con il cittadino, sia per l\u2019invio di informazioni che lo riguardano, sia per il ricevimento dei plichi elettorali in caso di elezioni e rallenta l\u2019eventuale richiesta del PASSAPORTO.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva). Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. 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