{"id":68,"date":"2023-06-04T10:41:08","date_gmt":"2023-06-04T08:41:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=68"},"modified":"2025-08-25T07:06:35","modified_gmt":"2025-08-25T05:06:35","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p><strong>STATO CIVILE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio di Stato Civile di un\u2019Ambasciata o di un Consolato \u00e8 quell\u2019istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l\u2019Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell\u2019ufficio che attestino appunto lo &#8220;stato civile&#8221; di ciascun individuo.<\/p>\n<p>In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.<\/p>\n<p>Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell&#8217;espletamento delle seguenti pratiche:<\/p>\n<ul>\n<li>Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all\u2019albo consolare;<\/li>\n<li>Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;<\/li>\n<li>Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perch\u00e9 ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;<\/li>\n<li>Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e\/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all&#8217;estero, per potere registrare nascite, matrimoni e\/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all&#8217;Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (A.I.R.E.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Variazioni di Stato Civile<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all\u2019estero:<\/p>\n<p>i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all\u2019estero ed eventualmente in possesso di un\u2019altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.<\/p>\n<p>Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all\u2019Ufficio Consolare con i seguenti documenti:<\/p>\n<p>atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell\u2019Aja del \u201861);<\/p>\n<p>documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d\u2019identit\u00e0, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).<\/p>\n<p><strong>NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge n. 74 del 23\/05\/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28\/03\/2025, ha riformato la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">legge 5 febbraio 1992 n. 91<\/a>\u00a0introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero.\u00a0<strong>Un minore nato all\u2019estero\u00a0da un genitore cittadino italiano\u00a0<u>non \u00e8 automaticamente cittadino italiano<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Il minore \u00e8 cittadino italiano\u00a0<strong><em>iure<\/em><\/strong><em>\u00a0<strong>sanguinis<\/strong><\/em>\u00a0solo se ricorre\u00a0<strong>almeno una delle seguenti condizioni<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio\/a.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Il genitore cittadino italiano, in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi (dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana) e prima della data di nascita del figlio\/a. <\/strong><u>ATTENZIONE: In caso di naturalizzazione, non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/u>.<\/li>\n<li><strong>Un nonno\/a possiede al momento della nascita del minore, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. <\/strong><u>ATTENZIONE: Nel caso di nonno\/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva<\/u>.<\/li>\n<li><strong>Il minore stesso non possiede n\u00e9 pu\u00f2 ottenere un\u2019altra cittadinanza. <\/strong><u>ATTENZIONE: Si considera, a titolo esemplificativo, in possesso di un\u2019altra cittadinanza il minore che<\/u>:\n<ul>\n<li>la acquisti\u00a0<em>iure\u00a0sanguinis<\/em>da uno dei genitori;<\/li>\n<li>la acquisti\u00a0<em>iure\u00a0soli\u00a0<\/em>per nascita in Paesi che applicano questo principio;<\/li>\n<li>la acquisti tramite\u00a0semplice dichiarazione,\u00a0senza possibilit\u00e0 di diniego da parte delle Autorit\u00e0 estere.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se si soddisfano i criteri sopraelencati, bisogner\u00e0 presentare la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Domanda di trascrizione atto di nascita<\/strong><strong>;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Atto di nascita del minore<\/strong>\u00a0emesso dal competente Ufficio di Stato Civile, legalizzato\u00a0con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell\u2019Aja del 1961) e debitamente\u00a0tradotto\u00a0con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero);<\/li>\n<li><strong>Documenti di identit\u00e0<\/strong><strong> in corso di validit\u00e0<\/strong> dei genitori e del minore (se gi\u00e0 in possesso).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Inoltre, dove necessario:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Atto integrale di nascita del genitore italiano<\/strong>\u00a0rilasciato dal Comune italiano di nascita ovvero <strong>certificato di cittadinanza del genitore italiano\u00a0con la specifica del luogo, data e modalit\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana<\/strong><strong>,<\/strong>\u00a0rilasciato dal Comune italiano di competenza;<\/li>\n<li><strong>Certificato storico di residenza<\/strong>\u00a0rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il genitore italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, in caso di riconoscimento <em>iure sanguinis<\/em> da ascendente di secondo grado:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Atto integrale di nascita\u00a0<\/strong>del nonno\/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita \u2013 ed eventuale <strong>Atto di morte<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Certificato storico di residenza<\/strong>\u00a0rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il nonno\/a italiano\/a;<\/li>\n<li>Nel caso in cui il nonno\/a abbia vissuto in un Paese straniero,\u00a0<strong>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione<\/strong>,\u00a0legalizzato\u00a0con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell\u2019Aja del 1961) e debitamente\u00a0tradotto\u00a0con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero), attestante che il nonno\/a italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana n\u00e9 abbia mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita del minore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, se uno dei genitori \u00e8 nato in un Paese straniero o possiede altre cittadinanze oltre a quella italiana,\u00a0<strong>Attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore<\/strong>\u00a0emessa dalle autorit\u00e0 del Paese di nascita del genitore e\/o da quelle dei Paesi di cui possiede altra cittadinanza, legalizzata\u00a0con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell\u2019Aja del 1961) e debitamente\u00a0tradotto\u00a0con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero).<\/p>\n<p>Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni, \u00e8 possibile richiedere la <strong>cittadinanza per beneficio di legge<\/strong>, per cui si rimanda al seguente link <a href=\"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/\">Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero) \u2013 Ambasciata d&#8217;Italia Mascate<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p>Registrazione in Italia del matrimonio all\u2019estero di cittadini italiani:<\/p>\n<p>il matrimonio celebrato all\u2019estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano regolarmente iscritto all\u2019AIRE dovr\u00e0 rivolgersi all\u2019Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potr\u00e0 poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorit\u00e0 straniere competenti o presso il consolato, in quest\u2019ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano residente in Italia dovr\u00e0 invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potr\u00e0 poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorit\u00e0 straniere.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 cura dell\u2019interessato poi presentare al Consolato competente l\u2019atto di matrimonio rilasciato dalle Autorit\u00e0 locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DIVORZIO<\/strong><\/p>\n<p>Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all\u2019estero:<\/p>\n<p>prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all\u2019estero non \u00e8 considerata automaticamente valida in Italia.<\/p>\n<p>I documenti che occorrono per la trascrizione sono:<\/p>\n<p>la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);<\/p>\n<p>la traduzione ufficiale della sentenza;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambmascate.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-DELLATTO-DI-NOTORIETA.pdf\">la dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/a>;<\/p>\n<p>una fotocopia di tutta la documentazione presentata.<\/p>\n<p>Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale,<\/p>\n<p>Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l\u2019Ufficio consolare provvede all\u2019invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente. La trascrizione dovr\u00e0 essere richiesta dal soggetto interessato all\u2019Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui registri risulta trascritto il matrimonio, personalmente o attraverso l\u2019Autorit\u00e0 consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per richiedere la trascrizione divorzio \u00e8 necessario esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e produrre:<\/p>\n<ul>\n<li>istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all\u2019art. 64, debitamente legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell\u2019Oman.<\/li>\n<li>Traduzione in italiano della sentenza, effettuata da un traduttore giurato, legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell\u2019Oman.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>MORTE<\/strong><\/p>\n<p>Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all\u2019estero:<\/p>\n<p>la morte di un cittadino italiano avvenuta all\u2019estero deve essere trascritta in Italia.<\/p>\n<p>I documenti necessari per registrare il decesso sono:<\/p>\n<p>atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);<\/p>\n<p>documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d\u2019identit\u00e0, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorit\u00e0 dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell\u2019invio da parte dei consolati ai comuni competenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"STATO CIVILE L\u2019Ufficio di Stato Civile di un\u2019Ambasciata o di un Consolato \u00e8 quell\u2019istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. 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