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NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

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La Legge n. 74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio/a.
  2. Il genitore cittadino italiano, in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi (dopo l’acquisto della cittadinanza italiana) e prima della data di nascita del figlio/a. ATTENZIONE: In caso di naturalizzazione, non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.
  3. Un nonno/a possiede al momento della nascita del minore, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.
  4. Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza. ATTENZIONE: Si considera, a titolo esemplificativo, in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:
    • la acquisti iure sanguinisda uno dei genitori;
    • la acquisti iure soli per nascita in Paesi che applicano questo principio;
    • la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle Autorità estere.

Se si soddisfano i criteri sopraelencati, bisognerà presentare la seguente documentazione:

  • Domanda di trascrizione atto di nascita;
  • Atto di nascita del minore emesso dal competente Ufficio di Stato Civile, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero);
  • Documenti di identità in corso di validità dei genitori e del minore (se già in possesso).

Inoltre, dove necessario:

  • Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita ovvero certificato di cittadinanza del genitore italiano con la specifica del luogo, data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza;
  • Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il genitore italiano.

Inoltre, in caso di riconoscimento iure sanguinis da ascendente di secondo grado:

  • Atto integrale di nascita del nonno/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita – ed eventuale Atto di morte;
  • Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il nonno/a italiano/a;
  • Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto in un Paese straniero, Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero), attestante che il nonno/a italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana né abbia mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita del minore.

Inoltre, se uno dei genitori è nato in un Paese straniero o possiede altre cittadinanze oltre a quella italiana, Attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore emessa dalle autorità del Paese di nascita del genitore e/o da quelle dei Paesi di cui possiede altra cittadinanza, legalizzata con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero).

Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni, è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge, per cui si rimanda al seguente link Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Ambasciata d’Italia Mascate.