La Legge n. 74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.
Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio/a.
- Il genitore cittadino italiano, in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi (dopo l’acquisto della cittadinanza italiana) e prima della data di nascita del figlio/a. ATTENZIONE: In caso di naturalizzazione, non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.
- Un nonno/a possiede al momento della nascita del minore, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.
- Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza. ATTENZIONE: Si considera, a titolo esemplificativo, in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:
- la acquisti iure sanguinisda uno dei genitori;
- la acquisti iure soli per nascita in Paesi che applicano questo principio;
- la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle Autorità estere.
Se si soddisfano i criteri sopraelencati, bisognerà presentare la seguente documentazione:
- Domanda di trascrizione atto di nascita;
- Atto di nascita del minore emesso dal competente Ufficio di Stato Civile, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero);
- Documenti di identità in corso di validità dei genitori e del minore (se già in possesso).
Inoltre, dove necessario:
- Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita ovvero certificato di cittadinanza del genitore italiano con la specifica del luogo, data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza;
- Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il genitore italiano.
Inoltre, in caso di riconoscimento iure sanguinis da ascendente di secondo grado:
- Atto integrale di nascita del nonno/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita – ed eventuale Atto di morte;
- Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il nonno/a italiano/a;
- Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto in un Paese straniero, Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero), attestante che il nonno/a italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana né abbia mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita del minore.
Inoltre, se uno dei genitori è nato in un Paese straniero o possiede altre cittadinanze oltre a quella italiana, Attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore emessa dalle autorità del Paese di nascita del genitore e/o da quelle dei Paesi di cui possiede altra cittadinanza, legalizzata con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero).
Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni, è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge, per cui si rimanda al seguente link Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Ambasciata d’Italia Mascate.