Si attira l’attenzione dei connazionali sulle disposizioni contenute nel nuovo DCPM del 26.04.2020 che si applicano dalla data del 4
maggio al 17 maggio 2020 in sostituzione del DCPM del 10 aprile 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della
Saluto, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
La principale novità contenuta nel provvedimento è costituita dalla riapertura della gran parte delle attività produttive; su 88
codici Ateco che censiscono tutte le attività economiche, difatti, solo 10 restano colpiti dall’obbligo di chiusura. Tra di essi, il commercio al dettaglio (di cui resta autorizzata una lista restrittiva, sostanzialmente uguale a quella del DPCM del 10 aprile, con la sola aggiunta delle vendite di fiori e piante), ristorazione e bar, noleggio, agenzie di viaggio, gestione di edifici, attività creative, biblioteche e musei, lotterie e scommesse, attività sportive e di intrattenimento, servizi alla persona. A questi si aggiunge anche il divieto dell’attività di produzione di beni e servizi per uso proprio. Anche le attività vietate, se sono funzionali ad una filiera economica riaperta, possono essere ammesse con il meccanismo di comunicazione al prefetto. Sul piano sociale, si riaprono i parchi e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti.
Per quanto concerne gli spostamenti da e per l’estero, le regole restano invariate fino al 17 maggio, che limitano le possibilità di
rientro in Italia ai casi di necessità e urgenza, da dimostrare mediante autocertificazione. Maggiori informazioni sono disponibili al link https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.
Si allentano le regole sugli spostamenti interni, nel senso che la restrizione all’assoluta urgenza dello spostamento è ora riferita
all’ambito regionale e non più a quello comunale.