Mentre il Sultanato si prepara ad implementare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) su una varietà di beni e servizi, in vigore da questo venerdì 16 aprile 2021, i turisti e i viaggiatori d’affari hanno la garanzia di un rimborso su qualsiasi bene di lusso oltre gli altri acquisti che verranno trasportati come parte del loro bagaglio personale.
I turisti in partenza possono richiedere un rimborso dell’IVA sugli acquisti personali a condizione che il valore di questi beni non sia inferiore a RO 25 (IVA esclusa). Inoltre, la merce in questione deve essere stata acquistata non prima dalla data di partenza del passeggero, e deve essere trasportata nel suo bagaglio personale.
Tuttavia, non possono beneficiare di un rimborso sigarette e altri prodotti correlati al tabacco, alimenti e bevande e prodotti petroliferi e del gas o loro derivati. Altri articoli potrebbero essere potenzialmente aggiunti all’elenco delle merci che non possono essere rimborsate, secondo le autorità fiscali.
Significativamente, le normative sull’IVA definiscono i turisti come individui che non hanno un luogo di residenza permanente in Oman o nella più ampia regione del CCG. Inoltre, i rimborsi IVA non possono essere richiesti da coloro che soggiornano nel paese per più di tre mesi consecutivi. Anche i membri dell’equipaggio di un volo, una nave, un trasporto su strada o un traghetto non hanno diritto a un rimborso.
Il compito di elaborare le richieste di rimborso da parte dei turisti dovrebbe essere appaltato ad un operatore.
Quando il Turista acquista la merce dal fornitore soggetto passivo, deve presentare domanda elettronica di rimborso secondo il modulo predisposto dall’operatore con cui l’Autorità stipula il contratto per la gestione del meccanismo di rimborso, ed il fornitore deve certificare il contenuto di tale richiesta.
L’operatore – se le condizioni di rimborso sono soddisfatte – deve rimborsare l’imposta approvata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ed il valore dell’imposta rimborsata non includerà il valore delle commissioni addebitate dall’operatore per portare a termine le procedure di rimborso.