Il “lavoratore da remoto” è lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all’estero. Per soggiorni sopra i 90 giorni (tipo D), il richiedente puo’ presentare i documenti all’Ambasciata Italiana. Per soggiorni sotto i 90 giorni, il visto e’ necessario anche per stranieri normalmente esentati dall’obbligo di visto.