Si informano i connazionali che l’art. 82 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – riconosce ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno al reddito straordinario, denominato Reddito di Emergenza (REM).
Al Reddito di Emergenza possono accedere anche gli italiani all’estero che siano rientrati o rientrino in Italia entro il mese di giugno, trasferendo la residenza in Italia. Si tratta, ad esempio, di connazionali che hanno perso il lavoro come conseguenza delle misure adottate per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus e che ritengono di non poter proseguire la loro permanenza all’estero.
Le domande per il REM vanno presentate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020. Il REM è riconosciuto ed erogato dallo stesso INPS. Il modello di domanda è predisposto dal medesimo Istituto, che ne stabilisce altresì le modalità di presentazione. Le richieste di REM possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del REM possono essere inoltre presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Tutte le informazioni e le procedure per la presentazione della domanda sono disponibili al sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53718.
Ad ogni buon fine si fa presente agli eventuali connazionali che, anche se tali misure sono immediatamente efficaci, sono subordinate alla conversione in legge del suddetto Decreto in legge.