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Anagrafe Italiani Residenti All`Estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI FAST-IT

Nell’ottica di promuovere la digitalizzazione dei servizi consolari a vantaggio dei connazionali all’estero, e in linea con le precauzioni sanitarie connesse alla pandemia, l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e la variazione di indirizzo si richiedono, a partire dal 01 gennaio 2020, ESCLUSIVAMENTE accedendo al portale dei servizi consolari FAST-IT. Il portale è l’unico canale di contatto tra i connazionali e l’Ambasciata, in sostituzione dei mezzi di comunicazione tradizionali (e-mail, posta, fax o appuntamento.). Il portale, infatti, permette il trattamento della pratica per via telematica, senza doversi recare di persona presso l’Ufficio Consolare di quest’Ambasciata. È possibile accedere a FAST-IT tramite il link https://serviziconsolarionline.esteri.it e poi cliccando su “REGISTRAZIONE” a fondo pagina per creare l’account. Si consiglia di accedere da un PC e non da uno smartphone. I cittadini italiani residenti all’estero possono accedere ai servizi consolari online FAST IT anche con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Questo stesso portale va utilizzato anche per le richieste di iscrizione AIRE e variazione indirizzo per chi proviene da un’altra circoscrizione consolare.

Se ci si sposta da un Paese all’altro
Il connazionale già registrato presso un’altra sede potrà comunicare il nuovo indirizzo direttamente dal suo account FAST-IT della sede di provenienza. Attraverso il portale si potrà infatti registrare la residenza presso la nuova circoscrizione consolare

– Quali documenti occorre presentare per l’iscrizione AIRE?
Affinché la richiesta di iscrizione AIRE possa essere accolta, sarà necessario allegare alla propria domanda – debitamente compilata e firmata – inviata tramite il portale FAST-IT i seguenti documenti in formato PDF:

  • passaporto in corso di validità, anche gli eventuali familiari conviventi, (le prime 4 pag. più il visto di residenza);
  • documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. prima e ultima pagina del contratto di lavoro, Contratto di locazione ecc.);
  • carta d’identità omanita (ID).

 

  1. Nella compilazione della domanda procedere come segue:
  • si consiglia di scansionare in un unico file PDF gli allegati da inviare in quanto il sistema accetta solo tre allegati;
  • nella casella Codice postale, indicare anche il Po. Box (esempio: CP 130 Po.Box 1234);
  • si richiedono due indirizzi email, la prima deve essere strettamente personale, la seconda eventualmente aziendale.

– Per richieste che includono figli minori convivente con uno solo dei genitori
La richiesta di iscrizione/variazione indirizzo di un minore convivente con uno solo dei genitori deve essere presentata, oltre che con la richiesta di iscrizione/variazione indirizzo firmata dal genitore convivente, anche con l’atto d’assenso firmato dal genitore non convivente.

Qualora non sia possibile acquisire il consenso, l’istante dovrà fornire all’Ufficio Consolare l’ultimo indirizzo conosciuto dell’altro genitore oppure un contatto telefonico o un indirizzo e- mail. Altrimenti dovrà fornire – ove non già presente agli atti di questa sede – evidenza documentale dell’impossibilità di ottenere il suddetto consenso (per esempio per la morte o irreperibilità dell’interessato). Nel caso di sentenza che attesti l’affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente, sarà necessario allegare alla domanda di iscrizione, copia della sentenza stessa.

– Domande incomplete

Tutte le richieste INCOMPLETE, ossia non complete nella compilazione della domanda, mancanti di uno dei documenti sopra menzionati, oppure con allegati ILLEGIBILI saranno RIFIUTATE. In questo caso, occorrerà presentare nuovamente la domanda con tutti gli allegati. Qualora la richiesta sia fatta per più membri della stessa famiglia, i documenti sopra menzionati dovranno essere forniti per ciascun componente del nucleo familiare, insieme ad uno stato di famiglia recente rilasciato dal Comune.
Nel caso in cui i figli siano nati all’estero e la loro nascita non sia stata ancora trascritta in Italia, occorrerà prendere appuntamento con l’Ufficio Consolare (consolare.mascate@esteri.it). Lo stesso vale per tutti gli aggiornamenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio e morte).

– Attestato di iscrizione AIRE
Si ricorda che la conferma di iscrizione AIRE viene inviata, generalmente via e-mail, dal Comune italiano direttamente al connazionale. Eventuali attestati di avvenuta iscrizione AIRE con la relativa data di decorrenza dovranno essere richiesti direttamente al Comune e non all’Ambasciata.

– Data di decorrenza dell’iscrizione AIRE
Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 ha stabilito che tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli Uffici consolari a partire dal 26 marzo 2019, hanno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purché completa.

N.B. IL MANCATO AGGIORNAMENTO delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende IMPOSSIBILE a questo Ufficio il contatto con il cittadino, sia per l’invio di informazioni che lo riguardano, sia per il ricevimento dei plichi elettorali in caso di elezioni e rallenta l’eventuale richiesta del PASSAPORTO.