STATO CIVILE
L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
- Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
- Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
- Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
Variazioni di Stato Civile
NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero:
i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:
atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ‘61);
documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).
MATRIMONIO
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:
il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:
prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
la traduzione ufficiale della sentenza;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale,
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente. La trascrizione dovrà essere richiesta dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui registri risulta trascritto il matrimonio, personalmente o attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale.
Per richiedere la trascrizione divorzio è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Oman.
- Traduzione in italiano della sentenza, effettuata da un traduttore giurato, legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Oman.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:
la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.