STATO CIVILE
L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
- Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
- Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
- Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
Variazioni di Stato Civile
NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero:
i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:
atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ‘61);
documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).
NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI
La Legge n. 74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.
Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio/a.
- Il genitore cittadino italiano, in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi (dopo l’acquisto della cittadinanza italiana) e prima della data di nascita del figlio/a. ATTENZIONE: In caso di naturalizzazione, non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.
- Un nonno/a possiede al momento della nascita del minore, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.
- Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza. ATTENZIONE: Si considera, a titolo esemplificativo, in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:
- la acquisti iure sanguinisda uno dei genitori;
- la acquisti iure soli per nascita in Paesi che applicano questo principio;
- la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle Autorità estere.
Se si soddisfano i criteri sopraelencati, bisognerà presentare la seguente documentazione:
- Domanda di trascrizione atto di nascita;
- Atto di nascita del minore emesso dal competente Ufficio di Stato Civile, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero);
- Documenti di identità in corso di validità dei genitori e del minore (se già in possesso).
Inoltre, dove necessario:
- Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita ovvero certificato di cittadinanza del genitore italiano con la specifica del luogo, data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza;
- Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il genitore italiano.
Inoltre, in caso di riconoscimento iure sanguinis da ascendente di secondo grado:
- Atto integrale di nascita del nonno/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita – ed eventuale Atto di morte;
- Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove ha risieduto il nonno/a italiano/a;
- Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto in un Paese straniero, Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero), attestante che il nonno/a italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana né abbia mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita del minore.
Inoltre, se uno dei genitori è nato in un Paese straniero o possiede altre cittadinanze oltre a quella italiana, Attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore emessa dalle autorità del Paese di nascita del genitore e/o da quelle dei Paesi di cui possiede altra cittadinanza, legalizzata con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (apostillata o legalizzata presso il Ministero degli Esteri straniero).
Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni, è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge, per cui si rimanda al seguente link Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Ambasciata d’Italia Mascate.
MATRIMONIO
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:
il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:
prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
la traduzione ufficiale della sentenza;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale,
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente. La trascrizione dovrà essere richiesta dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui registri risulta trascritto il matrimonio, personalmente o attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale.
Per richiedere la trascrizione divorzio è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Oman.
- Traduzione in italiano della sentenza, effettuata da un traduttore giurato, legalizzata e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Oman.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:
la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.