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Richiedere un certificato

Certificati

CERTIFICATI ANAGRAFICI ON-LINE

I connazionali iscritti all’AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici online tramite il sito dell’Anagrafe Nazionale:

  • anagrafico di nascita;
  • anagrafico di matrimonio;
  • di cittadinanza;
  • di esistenza in vita;
  • di residenza;
  • di residenza con decorrenza 01/01/2022;
  • di residenza AIRE;
  • di stato civile;
  • di stato di famiglia;
  • di stato di famiglia e di stato civile;
  • di residenza in convivenza;
  • di stato di famiglia AIRE;
  • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • di stato libero;
  • anagrafico di unione civile;
  • di contratto di convivenza.

I sopraindicati certificati posso essere richiesti per sé stessi oppure per i familiari italiani conviventi. Il rilascio di tali certificati è possibile solo a condizione di avere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS. Per altre informazioni al riguardo si prega di visitare direttamente i siti istituzionali delle identità digitali). Ad oggi infatti, l’accesso ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione (come l’ANPR) è riservata ai titolari di identità digitale.

Attenzione, l’Ambasciata non gestisce l’ANPR. Questa Ambasciata NON emette certificati di nascita, matrimonio, morte, divorzio, perché di competenza ESCLUSIVA dei Comuni in Italia, ai quali è necessario rivolgersi direttamente.

CERTIFICATI RILASCIATI DALL’AMBASCIATA

ATTENZIONE: Prima di inoltrare la richiesta, il richiedente si accerti che sia correttamente iscritto all’AIRE. Altrimenti potrà iscriversi all’AIRE tramite il portale Fast it.

L’Ambasciata emette certificati attestanti situazioni ricavate dagli archivi anagrafici. Tali certificati non possono essere più prodotti alla Pubblica Amministrazione italiana o ai privati gestori di servizi pubblici. Nei rapporti con tali Organi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

L’Ambasciata può rilasciare i seguenti certificati anagrafici, validi solo all’estero oppure da esibire in Italia a soggetti privati, ai cittadini la cui iscrizione nell’anagrafe consolare sia già stata perfezionata:

  • certificato di iscrizione consolare famiglia anagrafica.
  • certificato di iscrizione consolare individuale.
  • certificato di stato libero/stato civile.
  • certificato di capacità matrimoniale (viene rilasciato qualora il cittadino italiano intenda sposarsi all’estero (Italia esclusa) in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 05/09/1980 (Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia).
  • certificato di cittadinanza italiana (si ricorda che il certificato di cittadinanza è scaricabile anche online).
  • certificato di esistenza in vita.

 

Quali adempimenti preliminari sono a carico del richiedente?

  1. Aggiornare la situazione di stato civile nei confronti delle autorità italiane, verificando che gli atti relativi ad eventi di matrimonio, nascita figli, divorzio, ecc. non avvenuti in Italia siano già stati presentati all’Ufficio Consolare o al comune di competenza.
  2. Comunicare eventuali cambi nell’indirizzo di residenza attraverso il portale Fast It.

A COSA SERVONO I CERTIFICATI?

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i cittadini non potranno utilizzare tali certificati. I certificati anagrafici emessi dall’Ambasciata avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati e con amministrazioni pubbliche non italiane ed i richiedenti si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000). Quindi i suddetti certificati possono essere rilasciati solo con l’indicazione “non utilizzabile per la Pubblica Amministrazione”.

Italia e Oman aderiscono alla Convenzione dell’Aja che sostituisce la legalizzazione con l’apostille. Per i documenti rilasciati nel Sultanato, l’Autorità competente è il Ministero degli Esteri del Sultanato dell’Oman.

Invece, i documenti emessi in Italia da Enti italiani da far valere in Oman vanno previamente apostillati dalle competenti Autorità italiane (Prefettura per gli atti amministrativi o Procura della Repubblica per gli atti giudiziari e gli atti notarili), SENZA il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia a Mascate.